• STATUTO  DEL  GRUPPO  SPELEOLOGICO  SAN  MARCO  -  VENEZIA

 

Titolo I. Denominazione – Sede

Art.1 - Il Gruppo Speleologico San Marco (di seguito indicato con la sigla GSSM) fu fondato a Venezia nel Luglio del 1952 ed è ricostituito a Lonie di Rivamonte Agordino (BL) il 19 gennaio del 2014.

Art.2 - La sede legale del GSSM è sita presso il domicilio del Presidente Pro Tempore.


Titolo II. Finalità

Art.3 – Il GSSM è un’associazione con finalità culturali, non riconosciuta, costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile e fiscalmente è inquadrata come ente non commerciale ai sensi di quanto disposto dal D.lvo 460/97 e dall’art. 148 del DPR 917/86 e successive modificazioni e/o integrazioni. L’associazione è apartitica, non persegue fini economici e di lucro, non ha origini né vincoli politici e si propone di operare per la tutela dell’ambiente e della natura. Il GSSM opera sul territorio regionale, nazionale ed in campo estero ove le ragioni dell’attività istituzionale intrapresa lo richiedano o ne offrano l’opportunità. Per il conseguimento dei propri scopi il GSSM si propone in particolare di; promuovere la pratica della speleologia in tutte le sue forme allo scopo di esercitare azioni a tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio carsico, naturalistico e ambientale, con particolare attenzione alle aree carsiche della Regione Veneto; esplorare, studiare e documentare le grotte e le aree carsiche italiane ed estere, contribuendo in ogni modo alla loro conoscenza; svolgere e promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della salvaguardia delle aree carsiche, nonché sulle attività e gli scopi dell’Associazione attraverso i mezzi ritenuti più idonei, quali giornali, materiale didattico, audiovisivi, interventi di sostegno scolastico di ogni ordine e grado, l’organizzazione di conferenze, serate culturali a tema, convegni, seminari, mostre e a mezzo di pubblicazioni editoriali di qualsiasi genere (documentari, pubblicazioni, cd-rom e siti web, etc.); promuovere la formazione culturale degli Associati anche mediante iniziative come viaggi, visite, corsi di formazione, conferenze e dibattiti, campi studio e attività di interscambio; formulare e proporre autonomamente progetti di ricerca, studio, tutela, valorizzazione e fruizione di ambienti carsici e siti di interesse speleologico e strutture correlate; promuovere l’introduzione di leggi atte a tutelare la natura e l’ambiente o a garantirne un uso comunque ecologicamente sostenibile, stimolando l’intervento delle istituzioni responsabili; contribuire all’aggiornamento e la conservazione dei Catasti Ufficiali delle cavità Naturali ed Artificiali; svolgere qualsiasi altra azione utile per il conseguimento degli scopi sociali. L’Associazione si propone inoltre di armonizzare la sua attività con quella di altre associazioni ed enti culturali aventi finalità similari. Si impegna altresì al confronto ed alla collaborazione con tutte le istituzioni politiche e sociali per sostenere e sviluppare le finalità sopra esposte.

Art.4 - Il GSSM non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione agli associati, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini di ricerca e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina gli associati in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Art.5 - Il GSSM potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale collaterale e complementare rispetto all’attività istituzionale, nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti da adibire a palestre di progressione su corda o laboratori didattici, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art.6 - La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

 

Titolo III. Soci

Art.7 - Possono essere soci del GSSM tutti coloro  che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Essi si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari. Sono soci FONDATORI, ove ancora viventi, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e dell’originario patrimonio associativo di cui all’atto costitutivo del luglio 1952. Sono soci ORDINARI, coloro che, avendone fatto libera richiesta, vengono ammessi per delibera dal Consiglio Direttivo. Sono soci ONORARI, coloro i quali vengono nominati motu proprio dal Consiglio Direttivo dell’Associazione o su decisione dell’Assemblea Ordinaria, in virtù della chiara fama e dei particolari meriti scientifici e/o di rilevanza sociale conseguiti durante l’espletamento della loro attività.

Art. 8 - L'ammissione al GSSM è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 9 – Tutti i soci, con la sottoscrizione dello statuto, hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall’Associazione. Solo i soci ordinari e maggiorenni hanno diritto di: Voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti; godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

Art. 10 - Tutti i soci, con la sottoscrizione dello statuto, hanno il dovere di: condividere con il GSSM -e senza esplicita richiesta- per le opere dell’ingegno realizzate durante le attività del Gruppo, tutti i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere. nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale; acconsentire -senza esplicita richiesta- alla diffusione di immagini (video o fotografiche) e registrazioni audio, realizzate durante le attività del Gruppo utilizzate a scopi sociali, scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, purché non ledano l’immagine del socio; rispettare scrupolosamente ed in ogni suo punto lo statuto ed il regolamento interno.

Art. 11 - Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 12 - La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, morosità, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell’Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari. Essi non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, non hanno diritto al voto e non sono eleggibili a cariche sociali.

Art. 15 - Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

Titolo IV. Assemblea degli Associati

Art. 16 - Gli Organi dell’Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 17 - L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 18 - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 3 degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data della riunione mediante: invio di e-mail o lettera cartacea se esplicitamente richiesto dal socio; pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell'Associazione; l’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 19 - Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria) con diritto di voto, tutti i soci ordinari maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 20 - All'Assemblea spettano i seguenti compiti: IN SEDE ORDINARIA: approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti; eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. IN SEDE STRAORDINARIA: deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 21 - L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti con diritto di voto su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 22 - L’Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto e delibera con la maggioranza del 50% più uno degli stessi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 23 – Durante le assemblee, viene redatto dal segretario il verbale, il quale alla fine dovrà essere letto e sottoscritto dai presenti.

Art. 24 – Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente riportati nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, sono pubblicizzati ai soci con e-mail.

 

Titolo V. Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un ­minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea degli associati; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:  le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione; le decisioni inerenti la direzione e l’assunzione dell’eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione; la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea; la delibera sull’ammissione di nuovi soci; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono validate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.28 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea degli associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 29 - Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Art. 30 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

 

Titolo VI. Segretario e Tesoriere

Art. 31 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e cura la tenuta dei libri e registri dell’associazione. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizza il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 32 - Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile GSSM redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 33 - Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

 

Titolo VII. Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 34 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote di iscrizione e corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci; eventuali entrate di carattere commerciale; eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici; eventuali proventi da attività marginali di carattere commerciale; eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà del GSSM o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo; eventuali avanzi di gestione che l’Associazione dovesse conseguire. Le elargizioni in danaro e le liberalità, così come eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.  I proventi derivanti da attività commerciali marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione e l’assemblea ne delibera la loro utilizzazione che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.

Art. 35 - Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 36 - L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01 di gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 37 - Tutte le cariche elettive sono gratuite; agli associati e agli organi direttivi compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

 

Titolo VIII. Scioglimento

Art. 38 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Titolo IX. Norme finali

Art. 39 - La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 40 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

 

Il presente Statuto è modificato ed approvato dall'Assemblea dei soci fondatori in data 19/01/2014.